Riconoscimento differenze retributive per espletamento della mansione superiore – 5°/4° livello CCNL Telecomunicazioni

blocco

Preambolo

Nel caso del lavoratore che svolge mansioni superiori rispetto all’inquadramento contrattuale, questi ha diritto a vedersi riconoscere un inquadramento contrattuale superiore in ragione delle mansioni effettivamente svolte.
Le norme

Le norme di riferimento rimangono sempre quelle dettate dai contratti collettivi nazionali.

La questione

Trattasi di una lavoratrice assunta in qualità di operatrice di call center/customer care presso una nota società di telefonia veniva adibita in totale autonomia ad attività di maggiore complessità che richiedeva un elevata professionalità. In questo caso la difficoltà risiedeva nella sottile distinzione tra il 4° ed il 5° livello di inquadramento come descritti nel CCNL Telecomunicazioni. Difatti i compiti assegnati al 4° a al 5° livello non presentano differenze particolari se non che “all’operatore specialista di customer care di 5° livello è richiesto, oltre allo svolgimento delle stese mansioni operate dall’operatore di call /customer care di 4° livello, un quid pluris rappresentato dall’attività di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato, in logica – one to one- verso la clientela di fascia alta, con l’utilizzo di sistemi complessi”. Dunque il discrimen tra il 4° ed il 5° livello sta nel diverso grado di professionalità richiesto, definito qualificato per il 4° ed elevato al 5°.
Procedimento

La lavoratrice agiva in giudizio per l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell’inquadramento contrattuale superiore e chiedeva la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate.
Con sentenza del 30 marzo 2017 n. 1891, il Tribunale di Bari, confermando l’orientamento della giurisprudenza, ha riconosciuto alla ricorrente l’inquadramento contrattuale superiore, in ragione delle mansioni da lei effettivamente svolte e, conseguentemente, ha condannato la società resistente ad erogare le somme dovute a titolo di differenze retributive sino al momento del deposito del ricorso.