Il mobbing

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Il mobbing è una condotta ostile capace di destabilizzare la vittima che, isolata e impotente, sperimenta forti sentimenti di angoscia e di mortificazione morale, sino a compromettere la sua capacità di vivere la quotidianità e di autodeterminarsi.
Esso colpisce la professionalità di chi lo subisce, la sua capacità di mettersi in relazione con gli altri e la sua autostima, ledendo l’equilibrio psicofisico e provocando danni sociali e psicologici.
In campo militare vale la descrizione fenomenologica fatta per il mobbing in generale e alcuni aspetti sono facilmente riproponibili (ad es. quelli sui disagi psicofisici).
Va ricordato che i diritti e le garanzie previste per i cittadini civili in tema di mobbing possono essere estesi ai militari, come previsto dal d.lgs. n. 66/2010, ossia dal codice dell’ordinamento militare, che assevera a caratteri cubitali, e non poteva essere diversamente, il riconoscimento di tutte le garanzie di esercizio dei diritti costituzionalmente previsti anche ai cittadini militari.
Le garanzie poste dalla nostra carta costituzionale attengono ai diritti inviolabili della persona umana, ad esempio la dignità personale, la personalità morale e la tutela psico fisica, ai quali non possono addursi limitazioni di esercizio, nemmeno al cospetto di una legge ordinaria incompatibile con l’intero assetto costituzionale; pertanto gli stessi diritti non possono recedere di fronte alle esigenze della struttura militare.
Provare il mobbing non è certamente facile ma nemmeno impossibile se si riesce a superare il muro dell’acquiescenza e a osservare con un più ampio spettro i vari comportamenti tenuti da parte dell’Amministrazione militare, incardinandoli in un sovrastante e antecedente progetto unitario di tipo vessatorio.
In altri termini, il militare non può limitarsi davanti al giudice a dolersi genericamente di essere vittima di un illecito ma deve quantomeno evidenziare in modo concreto, ovvero allegando l’esistenza di specifici atti illegittimi, elementi in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione.
Ma se provato origina nei confronti del mobbizzato-militare un diritto al risarcimento del danno di tipo patrimoniale e non patrimoniale, nonché gli estremi per il riconoscimento di una causa di servizio con le relative prestazioni economiche.
Tale breve saggio, rivolto ai dipendenti delle Forze Armate, ha lo scopo di offrire una visione d’insieme del fenomeno del mobbing, ma anche soprattutto di fornire un valido supporto di aiuto per chi ancora non sa di esserne una vittima (attraverso la conoscenza delle cause e dei sintomi psicofisici), nonché di conoscere i relativi rimedi posti dall’ordinamento giuridico italiano.

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