Ho contratto il Coronavirus durante il lavoro: mi sarà riconosciuto l’infortunio?

Il Decreto Cura Italia, così come spiegato dalla circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, ha introdotto delle tutele per chi ha contratto il Covid-19 durante l’espletamento dell’attività lavorativa.
Occorre però distinguere i diversi casi. Per tutti coloro che, ad esempio in supermercato, lavorano a contatto con il pubblico (come nel caso dei cassieri), l’infortunio sul lavoro sarà riconosciuto molto facilmente. In questi casi infatti, vista la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, il Decreto specifica che ci si rifarà sempre ad una presunzione semplice.
Per coloro che invece pur lavorando nella stessa azienda non sono a contatto con il pubblico (perché svolgono un lavoro di ufficio), toccherà dimostrare che il contagio è avvenuto durante il rapporto di lavoro (ad esempio perché venuti a contatto con altro personale). Per questo tipo di lavoratori infatti NON vige il principio della presunzione semplice.
I medici dell’Inail dovranno quindi esaminare il rischio professionale specifico, le circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Nel caso in cui venga accertato l’infortunio di lavoro, allora si avrà diritto oltre alla normale retribuzione (erogata dall’Inail ma anticipata dal datore di lavoro), anche un indennizzo in capitale o addirittura una rendita vitalizia nel caso in cui dalla patologia derivi un handicap permanente.
Qui di seguito riporto un’utile tabella che spiega nel dettaglio tutte le situazioni che possono presentarsi:
SITUAZIONE | TIPO DI INDENNIZZO | DATA DECORRENZA | ONERE PROBATORIO | COME PROCEDERE |
---|---|---|---|---|
Sviluppo della malattia da covid 19 |
|
Primo giorno di astensione dal lavoro per avvenuto contagio | Per: -Operatori socio sanitari – lavoratori al front-office, – lavoratori dei supermercati che lavorano alla cassa, o addetti alle vendite/banconisti, -personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, -operatori del trasporto infermi, eccetera. -altri lavoratori che sono obbligati a lavorare in gruppo o a stretto contatto con altri lavoratori Vige il principio della presunzione semplice (art. 2729 c.c.) e cioè l’inail dovrà rilevare solo la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti…in questi casi è moto facile ottenere il riconoscimento Per tutti gli altri lavoratori Vige il principio della prova legale (art. 2727 c.c) cioè l’inail dovra’ controllare caso per caso:
|
I datori di lavoro e i medici certificatori (informati dai lavoratori o dai loro familiari) dovranno procedere con la comunicazione all’inps inviando la certificazione e indicando:
|
Morte a seguito di covid 19 |
|
Dalla verificazione dell’evento | ||
Quarantena per positività al covid 19 e sviluppo successivo della malattia |
|
Primo giorno di astensione dal lavoro per quarantena | ||
Quarantena per obbligo sanitario senza positività al covid 19 | A seconda che verranno utilizzate le ferie e/o i congedi o se il lavoratore riterrà di doversi recare dal medico che diagnosticherà qualsivoglia patologia, presenterà certificazione medica | Primo giorno di astensione per obbligo sanitario | Se il lavoratore ha avuto contatti anche non prolungati con qualche collega e/o persona/cliente che a contratto il virus , non ha bisogno di provare nulla ma dovrà darne solo comunicazione | Il lavoratore dovrà darne comunicazione al datore di lavoro che dovrà informare gli organi competenti e mettere subito il lavoratore in quarantena |