Coronavirus, la mia azienda mi retribuirà con l’assegno Fis: a cosa vado incontro?

L’azienda presso cui lavoro a causa della chiusura dovuta alla pandemia da Coronavirus per retribuirci ha fatto ricorso all’assegno ordinario Fis. Sarò penalizzato rispetto a chi usufruirà della Cassa integrazione ordinaria?
La scelta tra i due ammortizzatori sociali non dipende dal suo datore di lavoro: è stato lo Stato a individuare per ogni tipo di impresa un certo tipo di aiuto.
Non vi sono comunque grosse differenze tra l’assegno che riceverà dal Fondo integrazione salariale (meglio conosciuto come Fis) e la Cassa integrazione ordinaria, sia per l’ammontare dello stipendio che per le ferie. Tra l’altro il decreto “Cura l’Italia” ha previsto che l’azienda in qualunque caso potrà usufruire dell’ammortizzatore sociale disponibile pur non avendo fatto “consumare” tutte le ferie maturate dai singoli lavoratori.
L’unica vera differenza tra i due istituti è data dagli assegni famigliari, che non spettano ai lavoratori che percepiranno l’assegno Fis, contrariamente a quelli in regime di Cassa integrazione. E tale diverso trattamento non trova una spiegazione economico-giuridica.
Ad ogni buon conto l’argomento, molto dibattuto, è oggetto di studio ed approfondimento, quindi non si esclude che lo Stato possa cambiare idea e prevedere un cambiamento di rotta.
Di seguito ho elaborato una tabella che riporta i dati salienti relativi all’assegno ordinario Fis:
ASSEGNO ORDINARIO DEL FIS (Fondo integrazione salariale) |
Previsto solo per
imprese con più di 5 dipendenti che non rientrano negli elenchi delle imprese che SONO ESCLUSE LE IMPRESE RIENTRANTI NELL’APPLICAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETA’ (gruppo poste, credito cooperativo, gruppo fs, trasporto aereo e sistema aereoportuale, assicurativo e assistenza, credito, trasporto pubblico locale, solimare, ormeggiatori e barcaioli) |
Periodo di fruizione
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 anticipazione del datore di lavoro con conguaglio successivo, o pagamento diretto da parte del fondo previa richiesta datoriale senza obbligo di produrre la documentazione che attesti la difficoltà finanziaria |
Diversamente che in passato
-Non vi è il limite delle 26 settimane nel biennio mobile |
Svantagio per il lavoratore
-Non sono previsti gli assegni familiari (ma è in via di modifica) |