Rinuncia al Transito all’impiego civile
Con la Sentenza N. 03508/2011 il Tar Campania ha affrontato la questione relativa al il militare che una volta riconosciuto non idoneo al servizio militare, in pendenza della domanda di riconoscimento della causa di servizio, rinunci all’assegnazione ai ruoli del personale civile dell’amministrazione di appartenenza.
La fattispecie è disciplinata dall’ art. 30, comma 3, d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (recante il Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare: quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), che prevede che “Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e’ collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita’ che ha causato la predetta non idoneita’ anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu’ favorevole, durante l’aspettativa per infermita’, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermita’ contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta’ delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da’ luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo”; e dall’art. 14, comma 5, l. 28 luglio 1999 n. 266,(oggi art. 930 DLgs 66/2010) che prevede che “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”. Il TAR rigettato la tesi dell’Amministrazione secondo la quale la rinuncia al transito ha effetti caducatori retroattivi dell’intero procedimento e del tempo trascorso dal militare in posizione di aspettativa, con conseguente diritto alla ripetizione degli emolumenti corrisposti in tale periodo ed ha accolto il ricorso presentato enunciando il principio secondo cui la rinuncia al transito non ha effetti ex tunc ma ex nunc, con la conseguenza che il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione militare può dirsi cessato solo alla data di effettuazione della rinuncia; l’amministrazione non è in diritto di recuperare le somme percepite dal ricorrente, stante anche la perdurante pendenza della definizione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità costituente presupposto del diritto soggettivo al transito, sussistendone le condizioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2692 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
rappresentato e difeso
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentati, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge presso la propria sede, in Napoli, via Diaz, n. 11;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia, quanto all’atto introduttivo del giudizio:
delle note del Comando generale della Guardia di finanza:
– prot. n. …………., avente ad oggetto il “recupero di somme percepite e non spettanti al “;
– prot. n. ………………., recante le “variazioni matricolari ed amministrative” del ricorrente;
– prot. n. ………………….. , avente ad oggetto il “transito di personale del Corpo, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da cause di servizio, nelle qualifiche del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze”‘;
– prot. n. …………………….. con la quale si intima al ricorrente il pagamento in unica soluzione della complessiva somma di Euro 11.127,20, nonché del prospetto analitico annesso;
– di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali alla procedura di recupero attivata dalla Guardia di Finanza, tra i quali, quatenus opus, il decreto n. ………….del ………….. di trasferimento del ricorrente nel ruolo unico del personale del Ministero e la sua destinazione di servizio presso la Direzione territoriale di ……… e la nota n……………….., i cui contenuti non sono conosciuti;
nonché, per l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro tra il … ed il Corpo della Guardia di finanza sino alla data del 31.1.2010 o, in via gradata, sino al 10.12.2009 e del suo diritto a ritenere tutte le somme percepite dal lugllo del 2009 a gennaio del 2010, ovvero quelle che l’adito Tribunale riterrà di giustizia;
quanto all’atto recante motivi aggiunti:
– della determinazione del Comandante del Quartier Generale della Guardia di Finanza prot. n. ……………… – notificata solo in data 13 luglio 2010- con la quale è stato disposto “il collocamento in congedo assoluto” del ricorrente “a decorrere dal 16 dicembre 2008 con diritto agli assegni interi, non cumulabili con quelli di quiescenza, per un periodo di tre mesi dalla anzidetta data e fino al 15 marzo 2009”;
– della nota del Comando generale della Guardia di Finanza prot. n. ………….. per la parte in cui attesta la cessazione dal servizio del ricorrente a far data dal 15 dicembre 2008;
– della determinazione del Comandante del Quartier Generale della Guardia di Finanza prot. n. …………………………- che dispone il collocamento del ricorrente in aspettativa per la durata di complessivi 526 giorni dal 9 luglio 2007 al 15 dicembre 2008 per infermità temporanea, allo stato degli atti, non dipendente da causa di servizio, per la parte in cui attesta la cessazione dal servizio del ricorrente a far data dal 15 dicembre 2008 e dispone il pagamento degli assegni in misura ridotta alla metà per il periodo successivo alla data dell’8 luglio 2008;
nonché, per l’accertamento già invocato in seno all’atto introduttivo del giudizio
della sussistenza del rapporto di lavoro tra il ……… ed il Corpo della Guardia di finanza sino alla data del 31.1.2010 o, in via gradata, sino al 10.12.2009 e del suo diritto a ritenere tutte le somme percepite dal luglio del 2009 a gennaio del 2010, ovvero quelle che l’adito Tribunale riterrà di giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per
l’intimata amministrazione dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- In punto di fatto non è controverso che la vicenda per cui è causa abbia visto il seguente iter:
– il ricorrente ——, finanziere scelto in s.p.e., a seguito di problemi di salute, è stato dapprima collocato in convalescenza domiciliare straordinaria dal 31 maggio 2007 al 9 luglio successivo e, in prosieguo, in aspettativa per motivi di salute;
– sottoposto durante tale periodo a più controlli e ricoveri, in data 16 dicembre 2008, in sede di visita medica presso la Commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta, è stato da detto organo giudicato “dalla data della visita inidoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto” in relazione alla riscontrata infermità “Cardiopatia ipertensiva ischemica … allo stato degli atti NON dipendente da causa di servizio”; nel contempo, la Commissione ha sancito la sua reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione di appartenenza in relazione al disposto di cui alla l. n. 266 del 1999;
– nelle successive date del 22 dicembre 2008 e del 26 gennaio 2009, il ——— produceva rispettivamente istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per detta infermità anche ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo ed istanza per transitare nei ruoli del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– con decreto ministeriale dell’11 novembre 2009, notificato il 10 dicembre successivo, il ——– veniva trasferito nel ruolo unico di detto personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ivi inquadrato nel profilo di operatore amministrativo, destinato a prestare servizio presso la Direzione territoriale dell’Economia e delle Finanze di xxxx;
– in data del 10 dicembre 2009, “presa visione del provvedimento emanato, l’interessato, a cagione di sopravvenuti motivi personali e familiari, ha prodotto rinuncia all’assegnazione decretata”‘;
– sopravvenivano, a questo punto, i provvedimenti impugnati a mezzo dell’atto introduttivo del giudizio (notificato il 7 maggio 2010 e depositato il successivo giorno 19 dello stesso mese), recanti la disposizione di recupero coattivo in danno sia delle competenze dal —– percepite nel periodo dal 16 dicembre 2008 al 30 gennaio 2010, sia di quelle afferenti il periodo di aspettativa per motivi di salute (nei limiti del 50%) per complessivi giorni 161, tra l’8 luglio 2008 ed il 15 dicembre 2008: il tutto per un importo complessivo di Euro 11.127,20, il cui recupero è previsto in unica soluzione;
– di poi sopravveniva la determinazione del 23 febbraio 2010, -notificata solo in data 13 luglio 2010- con la quale è stato disposto “il collocamento in congedo assoluto” del ricorrente “a decorrere dal 16 dicembre 2008 con diritto agli assegni interi, non cumulabili con quelli di quiescenza, per un periodo di tre mesi dalla anzidetta data e fino al 15 marzo 2009′;
– ne è seguita la proposizione di motivi aggiunti (notificati il 27 ottobre 2010 e depositati il 17 novembre successivo) per impugnare siffatta determinazione e le restanti, innanzi indicate nel dettaglio, nella parte in cui attestano la cessazione dal servizio del —– a far data dal 15 dicembre 2008, ovvero dalla data della pronuncia della C.M.O. di ……, e provvedono in conseguenza quanto agli assegni spettanti.
2- Tali ultime sopravvenienze hanno determinato, per come espressamente dichiarato in seno ai motivi aggiunti, “da un canto una parziale cessazione della materia del contendere, per quanto afferisce il riconoscimento delle somme connesse al periodo dal 16 dicembre 2008 al 15 marzo 2009, e dall’altro scontano i medesimi profili di illegittimità già denunciati con il ricorso introduttivo, per quanto attiene alla declaratoria di interruzione del
rapporto di lavoro e di servizio con decorrenza dal 16 dicembre 2008 ed alle conseguenze con detto presupposto connesse anche sotto il profilo economico”.
3- Nella prospettazione attorea, di cui ai due mezzi di impugnazione proposti in seno all’atto introduttivo del giudizio e reiterati nei motivi aggiunti, il descritto coacervo dispositivo -che regge il recupero delle somme, costituente l’id est della pretesa volta a negare la sussistenza del diritto alla ripetizione- è illegittimo per violazione dell’art. 30 del d.P.R. 11.9.2007, n. 170, degli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale 18.4.2002 e dell’art. 14, comma 5, della l. 28.7.1999, n. 266, oltre che per eccesso di potere sotto più profili.
4- L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’amministrazione intimata ed ha versato in atti relazione difensiva predisposta direttamente da quest’ultima.
5- Con ordinanza collegiale n. 1177 del 9 giugno 2010 è stato concesso ingresso all’invocata tutela interinale in ragione delle innegabile sussistenza del danno, stante anche l’intimazione a provvedervi in unica soluzione.
6- In data 8 giugno 2011 la difesa erariale ha depositato documentazione e relazione difensiva predisposta direttamente dall’amministrazione e contenente, al suo interno, anche il dubbio (“sembrerebbe”) che i motivi aggiunti siano stati tardivamente notificati.
7- Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, presenti i procuratori delle parti che hanno insistito nelle rispettive posizioni e conclusioni.
7a- In tale sede il procuratore attoreo non si è opposto al deposito tardivo ed ha replicato verbalmente, insistendo poi sulle già raggiunte conclusioni.
8- Prima di procedere, trattandosi di questione rilevabile di ufficio e quindi a prescindere dalla ritualità dell’eccezione (dei dubbi dell’amministrazione non convertiti dalla difesa erariale in formale eccezione) in ordine alla asserita tardività della proposizione dei motivi aggiunti, va dato atto della loro tempestività. A fronte della notifica del provvedimento loro tramite impugnato avutasi il 13 luglio 2010, come risulta in atti e come ammesso dalla stessa amministrazione nella relazione sopraccennata, il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, territorialmente competente, a mezzo di consegna fattane nelle mani dell’impiegato addetto alla ricezione in data 27 ottobre 2010, ovvero all’interno del termine decadenziale dei sessanta giorni previsto dalla legge (artt. 29 e 43 c.p.a.), previa applicazione della sospensione dei termini processuali di cui all’art. 54, comma 2, dello stesso c.p.a.
Di poi, il relativo deposito è stato effettuato il 17 novembre successivo, ancora entro i trenta giorni previsti dalla legge (art. 45 p.a.)
9- Venendo al merito, è il caso di riassumere le due tesi di fondo che si fronteggiano.
Nella prospettazione del ricorrente non poteva essere disposto recupero alcuno di somme non sussistendone i presupposti di legge -quali richiesti, sotto profili fra loro legati, dall’art. 30, comma 3, del P.R. 11.9.2007, n. 170 e dall’art. 14, comma 5, l. 266 del 1999-avendo esso ricorrente presentato sia istanza di riconoscimento della causa di servizio, ancora pendente, sia di transito nei ruoli del personale civile.
Ed invero, assume il —– a conclusione del primo mezzo di impugnazione, “la normativa di settore richiede per attivare la ripetibilità delle somme il concorso di entrambe le circostanze negative indicate, per come individuate nella definizione negativa della domanda di dipendenza da causa di servizio e nella mancata attivazione della procedura di transito”. E ciò nella precisazione, sulla quale si sofferma nel secondo ed ultimo mezzo di impugnazione, che la rinuncia all’istanza di transito nei ruoli civili produceva effetti ex nunc e non ex tunc, come statuito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Dal che, anche la proposta domanda giudiziaria di accertamento “della sussistenza del rapporto sino alla data del 31.1.2010, ovvero, in via gradata, sino al 10.12.2009”. La posizione dell’amministrazione è invece nel senso che detta istanza di rinuncia aveva comportato la decadenza dal diritto alla non ripetizione delle somme posto che “il ricorrente nel momento in cui ha presentato la suddetta rinuncia è stato posto definitivamente in congedo con decorrenza dal 16 dicembre 2008” e che non poteva esser predicata alcuna violazione dell’art 30 del d.P.R. n. 170/2007 “in quanto il suddetto articolo prevede che l’interessato deve percepire gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera durante l’aspettativa per infermità sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermità contratta. Poiché l’interessato ha prodotto istanza di riconoscimento di causa di servizio, non ha diritto a quanto previsto dall’art. 30 citato in quanto, alla data di presentazione di detta istanza, si trovava in aspettativa per il transito agli impieghi civili e non in aspettativa per motivi di salute”.
Detti assunti sono stati sostanzialmente reiterati nelle relazioni predisposte dall’amministrazione per la difesa.
10- Tale risultando la posizione delle parti ed in tale ambito risultando circoscritto l’oggetto del giudizio, deve privilegiarsi la ricostruzione attorea del quadro normativo che si fonda sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato del tutto ignorata dalla parte resistente sia in sede di formazione ed adozione dei provvedimenti che nell’odierna sede processuale.
10a- Ed invero, la prima norma in rilievo, ovvero l’art. 30, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (recante il Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare: quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), così statuisce:
“Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e’ collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita’ che ha causato la predetta non idoneita’ anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu’ favorevole, durante l’aspettativa per infermita’, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermita’ contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta’ delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da’ luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo’.
10b- Da parte sua, l’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ha stabilito che “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.
10c- Il procedimento di transito è stato individuato dal decreto ministeriale 18 aprile 2002; per quanto qui più riguarda il suo art. 2, comma 7, dispone che: “In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità’.
10d- In fattispecie in tutto similare il supremo consesso della giustizia amministrativa (Cons. Stato, sezione quarta, 31 dicembre 2007, n. 6825, preceduto dalla giurisprudenza riportata nella sentenza medesima e seguito da pronunce che, sia pur per distinti profili, comunque ad essa fanno richiamo: cfr. sempre sezione quarta, 31 luglio 2009, n. 4854; 18 marzo 2009, n. 1598) ha interpretato l’ultimo coacervo normativo, quale riportato immediatamente innanzi sub lettere 8b ed 8c, nel senso di ritenere “non accoglibile la tesi di fondo da cui muove l’amministrazione secondo cui la rinuncia al transito nei ruoli civili sia da intendersi come revoca in senso proprio della domanda di transito, con effetti caducatori retroattivi dell’intero procedimento e del tempo trascorso dal militare in posizione di aspettativa”
Ciò perché, aggiunge la pronuncia con motivazioni cui il Collegio presta adesione, “a) quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (cfr. sez IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998, che ha negato all’amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica; sez IV, 15 giugno 2004, n. 3904, che ha evidenziato come il transito non possa essere rifiutato dall’amministrazione civile ad quem adducendo ragioni soggettive -inerenti l’attitudine professionale dell’interessato – ovvero oggettive – inerenti l’organizzazione dell’ente -; sez IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147 che pone in risalto come il transito debba avvenire in soprannumero);
b) il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione (cfr. sez IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all’entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14)”.
Dal che si traeva, scendendo all’esame della questione di diritto sottesa al giudizio ivi a definirsi, e qui anche a definirsi vertendosi nelle medesime condizioni, “sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.”
E si trae(va) ancora che “sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che: il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato – nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili -l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.). Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militari’.
11- Ne consegue la correttezza delle deduzioni attoree volte a sostenere che, in forza dell’interpretazione del Consiglio di Stato della normativa sul transito nei ruoli civili e, in una, del dettato sopra riportato dell’art. 30 del d.P.R. n. 170 del 2007, per un verso il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione militare non poteva dirsi cessato dalla data del 16 dicembre 2008 indicata dall’amministrazione, ma a quella del 10 dicembre 2009, di effettuazione della rinuncia, e, per connesso verso, che non poteva disporsi il recupero delle somme stante anche la perdurante pendenza (ancor oggi, vedi produzione attorea del 13 maggio 2011, cui non ha fatto seguito replica e/o precisazione alcuna sul punto da parte dell’amministrazione) della definizione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (cfr. sul punto specifico anche Tar Sicilia, Catania, sezione terza, 24 maggio 2006, n. 809), costituente presupposto del diritto soggettivo al transito,sussistendone le condizioni.
12- In definitiva il ricorso, nei descritti sensi, è fondato e va accolto. Per l’effetto, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alle somme connesse al periodo 16.12.2008/15.3.2009, gli atti impugnati vanno annullati in parte qua, per quanto cioè gli stessi recano e/o su di essi si fonda la pretesa dell’amministrazione -quale qui oggi avanzata, nelle descritte condizioni- alla restituzione delle somme residue. 12a- Le spese di giudizio possono essere compensate avuto conto delle composite conclusioni cui si è pervenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere per quanto attiene al recupero delle somme per il periodo innanzi indicato e, per il resto, accoglie le domande attoree nei sensi e limiti di cui in narrativa, per l’effetto annullando in parte qua, in detti sensi e limiti, gli atti impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati: Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore Roberta Cicchese, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2011
IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)