La separazione personale dei coniugi

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La separazione personale dei coniugi è un istituto di carattere transitorio che può evolversi nella riconciliazione tra le parti oppure nella constatazione dell’irreversibilità della crisi, con il conseguente divorzio.
Le separazioni possono configurarsi in:separazione di fatto, separazione consensuale, separazione giudiziale.

Con la separazione consensuale i coniugi che intendono separarsi di comune accordo stabiliscono insieme i diritti spettanti a ognuno riguardo il patrimonio, l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, l’affidamento della prole e l’assegnazione della casa coniugale. L’accordo viene stipulato in privato generalmente con l’assistenza di un avvocato, ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento. La procedura di separazione consensuale inizia con il deposito di un ricorso (che deve contenere tutti i termini dell’accordo raggiunto con allegati tutti i documenti richiesti per la procedura e la richiesta di fissazione dell’udienza per la comparizione di entrambe le parti) presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio. Il Presidente del Tribunale fisserà un’udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi allo scopo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il Presidente del Tribunale, ascoltati  i due coniugi, potrà adottare gli eventuali provvedimenti necessari ed urgenti e da tale momento inizierà a decorrere il termine per poter richiedere il divorzio. Le parti saranno assistite dai propri difensori. Durante l’udienza presidenziale il magistrato deve appurare se sia possibile che i due coniugi possano addivenire a una conciliazione. Una volta stabilito che è impossibile riappacificare le parti, viene redatto un verbale di udienza che indica che le parti sono decise a separarsi e riporta il contenuto dell’accordo che i due coniugi hanno stipulato. Il fascicolo viene quindi trasmesso al collegio che dovrà emettere i provvedimenti di omologa. La domanda di separazione va proposta al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. Se il coniuge convenuto è residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Terminata la fase presidenziale, l’accordo che i due coniugi hanno stipulato viene sottoposto al giudizio di omologazione e se vi sono figli ancora minori viene sottoposto anche al Pubblico Ministero perché apponga il suo visto.

Il contenuto dell’accordo di separazione consensuale può essere modificato anche dopo l’omologazione se intervengono nuove circostanze di fatto che giustificano la revisione. La domanda può essere proposta da un singolo coniuge o da entrambi e si possono modificare o revocare sia i provvedimenti che dispongono sugli aspetti economici sia quelli relativi all’affidamento dei figli.

La separazione giudiziale avviene qualora i coniugi non riescano a trovare un’intesa circa le condizioni di separazione

I coniugi possono separarsi anche per circostanze oggettive imprevedibili subentrate a turbare l’armonia della coppia e, più in generale, per tutti quei fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza recano grave pregiudizio all’educazione della prole. La Suprema Corte ha ritenuto che non sia necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi risultando sufficiente “la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti” (Cass. Civ. sent. n. 7148 del 1992). L’avvio della causa può essere determinato dal ricorso di anche uno solo dei due coniugi, nel quale deve essere necessariamente indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi. La competenza è del Tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Qualora quest’ultimo abbia la residenza all’estero o risulti irreperibile, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente o, se anche questo si trovi all’estero, di qualsiasi Tribunale della Repubblica. Alla prima udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, con l’assistenza del difensore, davanti al Presidente del Tribunale. La mancata comparizione del coniuge ricorrente comporta che la domanda non abbia effetto, la mancata comparizione del coniuge convenuto comporta la possibilità di fissare una nuova udienza per la comparizione, con rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto. Il giudice istruttore sente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione valuta l’opportunità di adottare provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli e nomina il giudice istruttore fissando udienza di comparizione delle parti e trattazione davanti a questo. A questo punto, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario che si conclude con l’emanazione di una sentenza. Il giudice può dichiarare la separazione immediatamente, già al termine della prima udienza, con sentenza non definitiva, lasciando da definire in un secondo momento solo gli aspetti controversi. La separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale anche una volta avviato il giudizio.