Benefici combattentistici

Preambolo
Riconoscimento dei benefici combattentistici con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni di pace per conto dell’O.N.U. per il personale delle Forze Armate.
Le norme
Le norme di riferimento sono l’art. 3 della L. n. 390/50, l’articolo unico della L. 1746/62, l’art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, e l’art. 5 del D. Lgs. 165/97.
La questione
Il caso riguarda personale delle Forze Armate, in pensione, che nel corso della sua carriera aveva preso parte a missioni per conto dell’O.N.U. (tutte comprese nell’ambito dell’elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore della Difesa in data 10.05.2013) e, in ragione di ciò, aveva richiesto al Ministero della Difesa e all’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), senza alcun esito, il riconoscimento dei benefici combattentistici per i periodi di missione effettuati con la correlata supervalutazione del servizio ai fini pensionistici e della determinazione dell’indennità di buona uscita. Inoltre veniva richiesto di riconoscere il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico con i benefici di legge, con i relativi arretrati, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria come per legge.
I benefici combattentistici sono riconosciuti al personale che abbia prestato servizio in “zone d’intervento” sulla base di quanto stabilito dall’articolo unico della L.1746/62: “Al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Per “zone d’intervento” si intendono quelle aree estere, ricomprese nell’elencazione contenuta in una determina dello Stato Maggiore della Difesa aggiornata con cadenza biennale, nelle quali viene impiegato un contingente militare italiano nell’ambito di una forza multinazionale per lo svolgimento di operazioni militari.
Il riconoscimento dei benefici combattentistici deve essere attestato, su disposizione del Ministero della Difesa, apportando la relativa variazione al foglio matricolare dei militari che hanno preso parte alle missioni, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato e del diritto ai benefici per campagna di guerra.
L’art.18 del D.P.R. 1092/73, inoltre, stabilisce che: “il servizio computabile ai fini pensionistici è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”. La supervalutazione derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici, non essendo ricompresa fra le voci indicate dall’art.5 del D.Lgs. 165/97, è da calcolare senza alcuna limitazione e quindi non è soggetta alla limitazione quinquennale di cui all’art.5 del D.Lgs. 165/97.
Procedimento
Con sentenza n. 456/2015, la Corte dei Conti Puglia accogliendo il ricorso presentato dal personale delle Forze Armate in pensione, stabiliva che “L’articolo unico della predetta legge (1746/62 ndr) dispone: “Al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”. Lo Stato Maggiore della Difesa, con determina del 10.05.2013 ha stabilito, ai sensi e per gli effetti della legge 1746/62, le “zone d’intervento” con i periodi di riferimento nei vari territori di svolgimento delle operazioni per conto dell’O.N.U..
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo unico della L. n. 1746/62, con la sentenza n. 240 del 2016, dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale e stabiliva, quindi, che fosse errata una equiparazione tra le campagne di guerra e le missioni di pace O.N.U., escludendo la possibilità per i militari impegnati sin dal dopo guerra in tali missioni di vedersi riconosciuti i benefici combattentistici.
Tuttavia, con una successiva sentenza della Corte dei Conti d’Appello, la n. 518/17, viene confermata la sentenza n. 456/15 della Corte dei Conti Puglia e viene riconosciuto il diritto dei ricorrenti “alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/62, da calcolarsi mediante l’aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da riconoscersi secondo il disposto di cui all’art.3 della L. n. 390/50 ai periodi indicati in motivazione durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d’intervento per conto dell’O.N.U.; il diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale , della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT”.
Inoltre, un’ulteriore sentenza della Corte dei Conti, la n. 65/2018, quale esito di un giudizio promosso nel 2015 da un sottufficiale dell’Esercito, in pensione, richiama la sentenza n. 456/2016 e dichiara che: …….Va soggiunto, peraltro, che l’interpretazione seguita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 240/2016 non tiene conto della evoluzione del concetto di “missioni di pace”, che si caratterizzano sempre più per svolgersi in veri e propri scenari di guerra, per cui è semplicemente un eufemismo quello di chiamare simili interventi in conflitti armati come “missioni di pace”.