Mansioni superiori P.A.

Commento alla Sent. N. 9122/14
La Sentenza del Tribunale di Bari oggetto di queste brevi note trae origine dal ricorso presentato, in data 15.10.2010, dal lavoratore pubblico subordinato contro la Regione Puglia. Tale dispositivo ha riconosciuto il diritto del prestatore a percepire solo l’indennità per le mansioni superiori espletate occasionalmente, secondo le norme in tema di pubblico impiego, nonché del disposto dell’art. 36 Cost., che garantisce al lavoratore la “retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del suo lavoro”.
Ciò in ragione del fatto che il Giudice ha rilevato provata, sia in via documentale che testimoniale, la circostanza dell’effettivo svolgimento di mansioni di responsabilità, da parte del lavoratore, collocato sistematicamente in ruoli e mansioni inerenti ad un livello di inquadramento differente e superiore rispetto a quello previsto dal contratto di assunzione.
In particolare, l’esaminando provvedimento si segnala per l’attenta disamina dei principi della notevole esperienza pluriennale maturata dal prestatore, delle comprovate capacità tecniche richieste per la specifica tipologia di prestazione, acquisite anche mediante corsi di formazione professionale legalmente riconosciuti, entrambe richieste per lo svolgimento di importanti mansioni di responsabilità amministrativa e di coordinamento.
Tuttavia, il Giudice di prime cure non ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda volta al riconoscimento dell’inquadramento del lavoratore nel livello superiore definito dal CCNL di comparto.
Procedendo con ordine.
Secondo il Tribunale, la ratio decidendi della Sentenza oggetto di ricorso si è fondata sull’erronea configurazione del livello retributivo contrattuale, nel quale il lavoratore veniva collocato e alle relative mansioni che il predetto era chiamato a svolgere per conto dell’Ente Pubblico.
Infatti, a norma del CCNL “enti locali”, al lavoratore che svolga compiti di gestione ( risoluzione di problemi particolarmente delicati) e al quale siano richiesti ampie competenze tecniche e pluriennale esperienza nel settore, oltre che il possesso di titoli e qualifiche specifiche, spetterà l’inquadramento nel livello D1, riservato agli “addetti che collaborano all‘istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti, riferiti ad attività amministrative”, espletando l’attività in collaborazione con posizioni di lavoro a più elevata contenuto professionale, inquadrabile nella VII qualifica funzionale del d.P.R. 347/1983.
Tuttavia, in virtù del disposto dell’articolo 52 d.lgs. 165/01, la sentenza ribadisce il principio per il quale “il dipendente pubblico può essere adibito, per oggettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nelle seguenti due ipotesi: 1) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili sino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; 2) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza”.
Alla base del rigetto della domanda, dunque, vi era la circostanza che impedisce, fuori dai casi elencati in precedenza, l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, rendendo l’eventuale assegnazione nulla, fatto salvo, in favore del lavoratore, il riconoscimento alla corresponsione del trattamento economico superiore.
Nel caso di specie, infatti, non ricorreva alcuna vacanza di posto in organico, interno all’ente regionale, nonché non vi era nessuna necessità di sostituzione di altro dipendente assente, con diritto alla conservazione del posto.
Ulteriore elemento fondante il rigetto era rappresentato dalla mancanza, in favore del lavoratore/ricorrente, di un contratto di assunzione, presso l’Ente regionale, conseguito mediante il superamento di concorso pubblico per titoli.
In tal caso, infatti, differentemente da quanto previsto e applicato ai rapporti di lavoro subordinato tra privati, la P.A. non riconosce alcun diritto all’inquadramento superiore, nonostante sia data prova palese dell’effettivo espletamento delle relative superiori mansioni.
In definitiva, la Sentenza n. 9122/14 del Tribunale di Bari, stabilisce che seppur venga accertato giudizialmente che il lavoratore pubblico abbia espletato la propria attività, essendo stato adibito a mansioni di livello superiore rispetto a quelle definite dal contratto di assunzione, non ha diritto a vedersi riconoscere il superiore inquadramento ma solo la corresponsione delle differenze retributive maturate durante il predetto periodo di lavoro prestato, qualora non sia stato assunto dalla P.A. in conseguenza del superamento del relativo pubblico concorso per titoli.