Retribuzione in attesa di transito nei ruoli civili

blocco

Preambolo

Riconoscimento della restituzione di quanto non percepito durante il periodo di tempo intercorrente fra l’accoglimento dell’istanza di transito dall’impiego civile all’impiego militare per il personale militare e la stipula del nuovo contratto di lavoro nell’area civile.

Le norme

La norma di riferimento è il D.M. 18 aprile 2002 rubricato “Transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non d causa di servigio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa”.

La questione

Nella fattispecie, un dipendente del Ministero della Difesa veniva giudicato “permanentemente non idoneo al servizio militare” e a seguito di tanto lo stesso chiedeva di transitare nell’area funzionale del personale civile. Dunque la P.A. collocava il dipendente in aspettativa in attesa della sottoscrizione di nuovo contratto di lavoro nell’area civile, con una decurtazione del 50% della retribuzione per il periodo di oltre un anno fino all’azzeramento della stessa per il superamento del limite dei 18 mesi previsto.

Procedimento

Avverso a detta situazione, il dipendente proponeva ricorso per l’accertamento del proprio diritto al recupero di quanto dovuto nel periodo intercorrente dall’accoglimento dell’istanza di transito fino alla firma del contratto di lavoro.
Il TAR Lecce con sentenza n. 998/2013, il TAR Lecce con sentenza n. 2266/2015 e il TAR Venezia con sentenza n. 1476/2014, in applicazione di quanto stabilito dal .M. 18 aprile 2002, hanno precisato che l’istanza di transito una volta presentata determina il decorrere di 150 giorni a disposizione della PA per pronunciarsi a riguardo; qualora la PA non dovesse manifestare espressamente alcuna volontà entro il termine stabilito, la mancata risposta equivale ad accoglimento dell’istanza di transito dall’impiego militare a quello civile. Dunque, per l’intervenuto accoglimento, la situazione del militare non può dirsi assimilabile a quella del militare in aspettativa (al quale spetta il solo mantenimento), ragion per cui allo stesso spetta la retribuzione piena.