Danno differenziale – infortunio sul lavoro

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18469 del 26 ottobre 2012, ha ribadito che al lavoratore, vittima di infortunio a causa dell’omessa informazione dettagliata dei pericoli e della redazione di un piano di sicurezza da parte del datore di lavoro, spetta il risarcimento del danno ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica

“La questione della durata del rapporto di lavoro tra la ……… ed il ……….. non costituisce un presupposto giuridico della pronuncia essendo, a tale fine, sufficiente l’accertamento che al momento dell’infortunio del lavoratore sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra le parti….. La Corte d’Appello ha riconosciuto al G. il diritto al risarcimento del danno costituito dalla differenza tra l’indennizzo liquidato dall’Inail ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 ed il risarcimento previsto in applicazione delle tabelle in uso nel Tribunale di Milano determinato secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e seg., 2056 e seg. essenzialmente equitativi. La Corte ha, in particolare, rilevato che l'”Inail corrisponde D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13 non un risarcimento ma un’indennità e ciò in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento…in via sperimentale, assumendo quale riferimento la lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale”. Ha sottolineato poi che “non si tratta quindi di un risarcimento parametrato alla effettiva perdita ed inoltre le conseguenze sono considerate per una sola componente, la lesione dell’integrità psicofisica, senza considerare le altre voci di danno esistenziale e alla vita di relazione”…. La Corte d’Appello si è invece attenuta a principi che appaiono condivisibili là ove ha sottolineato le considerevoli e strutturali diversità tra l’indennizzo erogato dall’Inail all’assicurato ed il risarcimento di cui è causa che attiene al diverso rapporto tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro. Il primo, determinato dalla legge in misura forfettaria e predeterminata dovuto prescindendo dall’individuazione del responsabile, assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 38 Cost… Quanto al pericolo di duplicazione dei risarcimenti deve osservarsi che la Corte d’Appello ha evidenziato che la liquidazione dell’INAIL è limitata alla lesione dell’integrità psicofisica senza considerare le altre voci di danno esistenziale. alla vita di relazione e al danno morale (si confronti Cass. n. 2228/2012 sul danno morale e la sua autonomia rispetto al danno biologico; Cass. n. 14402/2011 sul danno esistenziale inteso quale alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell’esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita).”