Separazione, divorzio e modifiche dinnanzi all’ufficiale dello stato civile

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I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile (Sindaco), un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. E’ competente territorialmente l’ufficio di stato civile del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio nonché il comune di residenza di uno dei coniugi. Le parti possono farsi assistere da un avvocato, quindi non vi è alcun obbligo di patrocinio legale e la procedura avrà un costo massimo di 16 euro. L’accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni, tuttavia, può essere concluso esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti e non può contenere “patti di trasferimento patrimoniale” (art. 12 c. III). I coniugi, con l’assistenza o meno di uno o più avvocati, comunicano personalmente all’ufficiale dello stato civile la loro volontà di separarsi ovvero di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento oppure di modificare le condizioni di separazione o di divorzio, secondo le modalità concordate tra essi. L’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni e i coniugi dovranno essere riconvocati dall’ufficiale dello stato civile non prima di trenta giorni, per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. L’accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile produce gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio, e non da quella della conferma.