La modifica delle condizioni di separazione
Le condizioni di separazione stabilite nei provvedimenti adottati dal giudice in sede di separazione giudiziale, e gli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, sono sempre suscettibili di modifica al verificarsi di eventi sopravvenuti, ovvero quando subentrano episodi prima non conosciuti che vadano ad incidere sull’equilibrio negoziale eventualmente già raggiunto dai coniugi. La modificazione delle condizioni può avvenire attraverso il raggiungimento di un accordo stragiudiziale oppure con la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto. Qualora risulti impossibile un’intesa, il coniuge interessato alla variazione sarà tenuto a introdurre un apposito procedimento mediante ricorso con l’assistenza necessaria di un avvocato. Il giudice, sentite le parti, può disporre l’assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento. Alla domanda seguirà o l’emissione di un decreto avente la natura di sentenza passibile di impugnazione, oppure, in casi di gravità e urgenza, l’adozione di un provvedimento modificatorio provvisorio, sempre revocabile e a sua volta modificabile. La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in ogni tempo, qualora vi siano giustificati motivi. Tra i fatti sopravvenuti maggiormente rilevanti, si possono considerare la sopravvenienza di nuovi oneri familiari (formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al versamento o la nascita di un nuovo figlio da altro compagno/a); nuove esigenze dei figli; convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno; licenziamento o cessazione di attività commerciale; insorgenza o aggravamento di una patologia; dimissioni e pensionamento.