NUOVA VITTORIA AL TAR. INCIDENTE STRADALE – MALATTIA – LICENZA. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE? ILLEGITTIMA LA SANZIONE DISCIPLINARE

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Pubblicato il 20/12/2022                                                                    N. 01770/2022 REG.PROV.COLL

Il ricorrente, sergente maggiore dell’Esercito italiano, ottenuta la licenza per necessità di accudimento della prole e della propria consorte (…) il giorno prima dell’inizio della suddetta licenza, fuori dall’orario di lavoro, è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico, in conseguenza del quale ha ricevuto dal pronto soccorso prognosi di riposo di 20 giorni.

1.1. Lo stesso ha ritenuto il giorno successivo di consultarsi con il sergente maggiore XXXX che prestava servizio presso l’ufficio “personale”, per vedere se fosse o meno il caso di informare l’amministrazione dell’incidente (…)

Il comandante della Compagnia (…) avviava un procedimento disciplinare di corpo per l’eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore nei suoi confronti.

L’amministrazione contestava al ricorrente solo di non aver dato tempestivamente comunicazione dell’evento (incidente stradale) in cui era rimasto coinvolto, disattendendo l’art. 748 del decreto Presidente della repubblica n. 90 del 2010. Tale mancanza, secondo l’Amministrazione, non permette alla stessa di recuperare le somme erogate a titolo stipendiale dall’assistito. Veniva inflitta la sanzione di tre giorni di consegna.

Il quinto comma stabilisce che il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui è rimasto coinvolto che possono avere riflessi sul servizio.

Si evidenzia che l’incidente occorso non avrebbe avuto riflessi significativi sul servizio perché non comportante alcuna conseguenza legata alla idoneità della mansione e/o la necessità di prontamente disporre una sostituzione, dal momento che il militare era stato già sostituito in quanto in licenza ordinaria.

Inoltre, evidenziato che all’art. 748 non si individua alcuna modalità perentoria di comunicazione.

Dunque l’Autorità disciplinare non avrebbe chiarito in che modo la condotta contestata avesse causato pregiudizio.

Il comma 4 dell’articolo citato contempla l’ipotesi, pacificamente qui non ricorrente, del militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito. In tale situazione questi è chiamato ad informare il comando di presidio – o in assenza il comando carabinieri – nella cui circoscrizione egli si trova. Ergo, ove invece lo stesso prevede di rientrare regolarmente, non si rende necessaria detta informativa.

Il comma 5 stabilisce, per quanto qui possa rilevare, l’obbligo, per il militare, di dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente “degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.

Come risulta evidente, affinchè possa sussistere l’obbligo in questione, è richiesto che gli eventi in cui il militare sia rimasto coinvolto possano avere riflessi sul servizio, condizione che non si palesa nella specie, proprio in quanto l’incidente non ha modificato ex se la qualificazione del periodo di assenza del militare né avrebbe potuto incidere sul periodo successivo al termine della licenza.

Neppure coglie nel segno il comandante del reggimento, quando afferma che la mancata tempestiva comunicazione dell’incidente, da parte del ricorrente, avrebbe inciso sulla possibilità, per l’amministrazione, di rivalersi su terzi responsabili dell’infortunio di emolumenti versati a vuoto nei suoi confronti, nonostante l’assenza dal servizio, dal momento che tale assenza, come più volte ripetuto, era legata ad un periodo di licenza già concesso.

Le condizioni di cui sopra hanno indotto il Giudice Amministrativo di stabilire che: “i provvedimenti gravati sono illegittimi, in quanto viziati da difetto di istruttoria e da violazione del richiamato art. 748 del decreto del Presidente della repubblica n. 90 del 2010”.